(Pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  della  regione  Friuli-Venezia
                  Giulia n. 19 dell'8 maggio 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo  unico  delle
norme regionali  in  materia  di  impianto  e  di  tenuta  del  libro
fondiario); 
  Visto in particolare l'art. 29, comma 1, lettera d) della  suddetta
legge regionale,  che  prevede  l'emanazione  di  un  regolamento  di
esecuzione che disciplini l'accesso per  via  telematica  alla  banca
dati del libro fondiario; 
  Visto inoltre l'art. 15 della sopra  citata  legge  regionale,  che
garantisce l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro
fondiario e demanda ad un regolamento la determinazione degli  utenti
abilitati all'accesso, la tipologia dei dati consultabili, ogni altra
prescrizione,  condizione   e   modalita'   per   l'ottenimento   del
collegamento e per l'utilizzo dei dati; 
  Ritenuto nell'ambito del processo di  adeguamento  tecnologico  del
sistema tavolare di introdurre una nuova modalita' esclusivamente  on
line di richiesta di  accesso  alla  banca  dati,  comprensiva  della
collezione dei documenti; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n.
647 che ha approvato il "Regolamento per  l'accesso  telematico  alla
banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29,
comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15  (Testo
unico delle norme regionali in materia di impianto e  di  tenuta  del
libro fondiario)"; 
  Dato  atto  che  il   presente   provvedimento   costituisce   fase
integrativa di efficacia  della  citata  deliberazione  della  Giunta
regionale; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento per l'accesso telematico  alla  banca
dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'art. 29, comma  1,
lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010,  n.  15  (Testo  unico
delle norme regionali in materia di impianto e di  tenuta  del  libro
fondiario)" nel testo allegato che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO